Impianti Elettrici civili -industriali

sabato 8 agosto 2009

pannelli fotovoltaici come barriera antirumore



pannelli fotovoltaici come barriera antirumore lungo l'autostrada
.
Sempre a proposito dell'utilizzo intelligente per impianti fotovoltaici di spazi e strutture altrimenti improduttivi...

Lungo l'Autostrada del Brennero è stata realizzata una barriera antirumore, a protezione dell'abitato di Marano (comune di Isera). Avrebbe potuto essere una barriera come tante altre, semplici lastre di vetro o tavolati di legno... invece hanno deciso, intelligentemente, di utilizzare pannelli fotovoltaici.
Ecco così realizzato un impianto lungo 1041 metri, con un'altezza media di m 5,60, per una superficie di 4907 m2. L'impianto è costituito da 3846 moduli da 185 Wp, per un totale di 712 KWp ed una produttività annua pari a 680 MWh.

Ed anche questo, senza rubare neppure un centimetro quadrato di terreno...

Fonte: Autostrada del Brennero spa

venerdì 7 agosto 2009

ZAIA: DAL FOTOVOLTAICO AGRICOLO NUOVO IMPULSO



E’ stato compiuto un altro importante passo verso lo sviluppo multifunzionale delle nostre imprese agricole e in particolare per la diversificazione verso la produzione di energia rinnovabile”.
Con queste parole il Ministro Zaia ha commentato la circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell’Agenzia delle Entrate, con cui sono stati definiti i criteri per considerare la produzione di energia fotovoltaica come attività connessa all’azienda agricola.


La circolare, che recepisce le indicazioni fornite dal Mipaaf a seguito dei tavoli di confronto con le organizzazioni agricole dei mesi scorsi, precisa le modalità in base alle quali considerare non prevalente l’attività di produzione di energia da impianti fotovoltaici rispetto alla attività agricola. Per le aziende che rispettano questi criteri il reddito derivante dalla produzione di energia viene considerato reddito agrario ai fini dell’imposizione fiscale.


“Questo provvedimento - ha aggiunto il Ministro Zaia - completa la normativa in materia e rende possibile per gli imprenditori agricoli investire in questo settore, al fine di integrare e diversificare le attività aziendali nell’ottica di un’agricoltura sostenibile, sia dal punto di vista energetico che ambientale”.

martedì 4 agosto 2009

SEMPLIFICATO L'ITER BUROCRATICO PER IL FOTOVOLTAICO


Semplificato l’iter autorizzativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici
Una delle obiezioni più frequenti alla realizzazione di un impianto fotovoltaico indica come massimo ostacolo la burocrazia eccessiva da affrontare per la gestione di tutte le pratiche necessarie: iter autorizzativo dell’impianto; allaccio alla rete elettrica e comunicazione al GSE al fine di accedere alle Tariffe Incentivanti (giusto per ricordare le principali).
Si tratta di una obiezione che, spesso, purtroppo, trova riscontro nella realtà. Ma è anche vero, però, che è in atto uno sforzo legislativo con l’obiettivo di semplificare e di velocizzare la procedura autorizzativa.

Come riportato nella Prima Edizione dell’Ebook Investire nel Fotovoltaico, la legislazione vigente prevedeva, per impianti fotovoltaici fino a 20 kW di potenza, l’obbligo di presentazione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). Trascorsi 30 giorni ed in assenza di comunicazioni in merito da parte del competente Ufficio Tecnico, in base al principio del silenzio – assenso, era possibile avviare i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico.

Tutto ciò era vero, se nella zona scelta per la realizzazione dell’impianto non insistevano vincoli di alcun genere, tali da rendere necessario il passaggio alla Soprintendenza competente.
Adesso, come indicato nella Seconda Edizione dell’Ebook, le cose sono leggermente cambiate.
Il Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio stabilisce, infatti, che l’installazione di impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e, come tale, non soggetta alla disciplina della denuncia di inizio attività.
Il requisito da rispettare è che la superficie dell’impianto non risulti superiore a quella del tetto sul quale l’impianto dovrà essere installato.

Soddisfatte tali condizioni, sarà sufficiente presentare una semplice comunicazione preventiva al Comune competente, piuttosto che la DIA.
Naturalmente, questo è vero quando nel sito di realizzazione dell’impianto non insistono vincoli architettonici, paesaggistici o ambientali.
Ma, quindi, in pratica, cosa cambia?

Passiamo ad un esempio concreto: il tetto inclinato di una villa o di una palazzina, sul quale vanno installati i moduli fotovoltaici, in sostituzione delle tegole (impianto totalmente integrato architettonicamente) o in aggiunta alle tegole (impianto parzialmente integrato architettonicamente).
In entrambi i casi, come è facile immaginare, i moduli saranno disposti sulla falda del tetto in maniera complanare a questa, cioè seguendo la stessa inclinazione del tetto.
Ed in entrambi i casi, non occorre più presentare la DIA, ma una semplice comunicazione preventiva.

Il vantaggio è duplice:
- si produce minore documentazione. La DIA, a differenza della comunicazione preventiva, comprende almeno un progetto grafico, una relazione tecnica e la certificazione da parte del progettista dell’assunzione di responsabilità che gli interventi descritti sono conformi alle disposizioni legislative vigenti.
- si risparmia tempo. Nel caso della DIA occorre aspettare 30 giorni una eventuale risposta da parte del Comune. Nel caso della comunicazione preventiva, si può procedere all’installazione dei moduli anche il giorno dopo.