martedì 4 agosto 2009
SEMPLIFICATO L'ITER BUROCRATICO PER IL FOTOVOLTAICO
Semplificato l’iter autorizzativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici
Una delle obiezioni più frequenti alla realizzazione di un impianto fotovoltaico indica come massimo ostacolo la burocrazia eccessiva da affrontare per la gestione di tutte le pratiche necessarie: iter autorizzativo dell’impianto; allaccio alla rete elettrica e comunicazione al GSE al fine di accedere alle Tariffe Incentivanti (giusto per ricordare le principali).
Si tratta di una obiezione che, spesso, purtroppo, trova riscontro nella realtà. Ma è anche vero, però, che è in atto uno sforzo legislativo con l’obiettivo di semplificare e di velocizzare la procedura autorizzativa.
Come riportato nella Prima Edizione dell’Ebook Investire nel Fotovoltaico, la legislazione vigente prevedeva, per impianti fotovoltaici fino a 20 kW di potenza, l’obbligo di presentazione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). Trascorsi 30 giorni ed in assenza di comunicazioni in merito da parte del competente Ufficio Tecnico, in base al principio del silenzio – assenso, era possibile avviare i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
Tutto ciò era vero, se nella zona scelta per la realizzazione dell’impianto non insistevano vincoli di alcun genere, tali da rendere necessario il passaggio alla Soprintendenza competente.
Adesso, come indicato nella Seconda Edizione dell’Ebook, le cose sono leggermente cambiate.
Il Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio stabilisce, infatti, che l’installazione di impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e, come tale, non soggetta alla disciplina della denuncia di inizio attività.
Il requisito da rispettare è che la superficie dell’impianto non risulti superiore a quella del tetto sul quale l’impianto dovrà essere installato.
Soddisfatte tali condizioni, sarà sufficiente presentare una semplice comunicazione preventiva al Comune competente, piuttosto che la DIA.
Naturalmente, questo è vero quando nel sito di realizzazione dell’impianto non insistono vincoli architettonici, paesaggistici o ambientali.
Ma, quindi, in pratica, cosa cambia?
Passiamo ad un esempio concreto: il tetto inclinato di una villa o di una palazzina, sul quale vanno installati i moduli fotovoltaici, in sostituzione delle tegole (impianto totalmente integrato architettonicamente) o in aggiunta alle tegole (impianto parzialmente integrato architettonicamente).
In entrambi i casi, come è facile immaginare, i moduli saranno disposti sulla falda del tetto in maniera complanare a questa, cioè seguendo la stessa inclinazione del tetto.
Ed in entrambi i casi, non occorre più presentare la DIA, ma una semplice comunicazione preventiva.
Il vantaggio è duplice:
- si produce minore documentazione. La DIA, a differenza della comunicazione preventiva, comprende almeno un progetto grafico, una relazione tecnica e la certificazione da parte del progettista dell’assunzione di responsabilità che gli interventi descritti sono conformi alle disposizioni legislative vigenti.
- si risparmia tempo. Nel caso della DIA occorre aspettare 30 giorni una eventuale risposta da parte del Comune. Nel caso della comunicazione preventiva, si può procedere all’installazione dei moduli anche il giorno dopo.
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